TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 
                         Sezione VIII Penale 
 
    Il giudice, Roberto Nespeca, esaminati gli atti del  procedimento
penale a margine indicato, nei confronti di: 
        A. V., nato a ... il  ...,  assistito  e  difeso  di  fiducia
dall'avv. Pierfrancesco Bruno, del Foro di Roma; 
        P. G., nato a ... il  ...,  assistito  e  difeso  di  fiducia
dall'avv. Pierfrancesco Bruno, del Foro di Roma; 
        T. O., nato a ..., il  ...  assistito  e  difeso  di  fiducia
dall'avv. Anna Orlando, del Foro di Roma; 
        D. B. F., nato a ... il ... assistito  e  difeso  di  fiducia
dall'avv. Pierfrancesco Bruno, del Foro di Roma; 
        T. M., nato a ...  il  ...  assistito  e  difeso  di  fiducia
dall'avv. Antonio Gregorace; 
    Premesso che: 
        con ordinanza resa all'udienza del 28 novembre 2017 e'  stata
ammessa la prova richiesta dal pubblico ministero di assunzione della
testimonianza ai sensi dell'art. 197-bis codice di  procedura  penale
di S. M. S., imputato in un procedimento penale  collegato  ai  sensi
dell'art. 371, comma 2, lettera b), codice di  procedura  penale,  la
cui posizione e' stata definita  con  sentenza  del  giudice  per  le
indagini preliminari presso  il  Tribunale  di  Roma  del  giorno  11
gennaio 2017; 
        il S. per quanto qui rileva, era imputato dei  reati  di  cui
agli articoli 337, 61 n. 2, 81, 582, 585, 576  n.  1,  61  n.  2  del
codice penale, commessi  in  Roma  il  14  dicembre  2015,  per  aver
ingaggiato una violenta colluttazione con il P. G., il T. O. e con il
D. B. F., opponendosi al compimento di atti inerenti il loro ufficio,
ovvero all'arresto in  flagranza  e  al  sequestro  di  involucri  di
eroina, cagionando cosi' lesioni personali al T. e al D. B.; 
        al S. e', dunque, contestato di  aver  opposto  resistenza  e
cagionato lesioni ad appartenenti alla Stazione  dei  Carabinieri  di
... che lo hanno tratto in arresto all'esito del controllo effettuato
sulla sua persona, fatti per i  quali  e'  stato  condannato  con  la
sentenza su richiamata e, trovato in  possesso  di  21  involucri  di
sostanza stupefacente del tipo eroina; 
        il  S.  sottoposto   a   misura   cautelare,   in   sede   di
interrogatorio  dinanzi  al  giudice  per  le  indagini  preliminari,
ricevuti gli avvisi di  cui  all'art.  64  del  codice  di  procedura
penale, aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dei pp.uu.
che lo avevano tratto in arresto, imputati nel presente  procedimento
per i reati di cui agli articoli 110, 582, 61, n. 9 del codice penale
(per aver aggredito il S., abusando  della  loro  pubblica  funzione,
allo scopo di fargli sputare degli involucri di  eroina  nascosti  in
bocca, facendolo cadere a terra violentemente e cagionandogli lesioni
consistite in algia dei genitali,  frattura  pluriframmentaria  della
parete  anteriore  e  laterale  del  seno   mascellare,   dell'arcata
zigomatica, della parete laterale dell'orbita destra, con conseguente
necessario   ricovero    ospedaliero    e    intervento    chirurgico
maxillo-facciale, guaribili in giorni  30),  110,  479  in  relazione
all'art. 476, comma 2 del codice  penale  per  le  false  circostanze
attestate nel verbale di arresto (oltre  che  per  il  reato  di  cui
all'art. 605 del codice penale per aver, dopo i fatti gia' descritti,
prelevato T. M. presso il bar dove era stato eseguito l'arresto del S
. e per averlo fatto trasportare presso la caserma  dei  CC  di  ...,
trattenendolo senza compiere alcuna attivita' di P.G.); 
        nel   corso   del    dibattimento    e'    stata    accertata
l'irreperibilita'  sopravvenuta   del   detenuto   presso   la   Casa
circondariale di Roma Regina Coeli e scarcerato in  data  11  gennaio
2017, stante le vane ricerche effettuate, e,  pertanto,  il  pubblico
ministero ha chiesto l'acquisizione, ai sensi dell'art. 512 codice di
procedura penale, delle dichiarazioni dell'interrogatorio rese dal S.
dinanzi al giudice per le indagini preliminari, su richiamato; 
        l'art. 512 del codice di procedura  penale  prevede  che  «il
giudice, a richiesta di parte» disponga «che sia data  lettura  degli
atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico  ministero,  dai
difensori delle parti private e dal giudice  nel  corso  dell'udienza
preliminare quando, per fatti  o  circostanze  imprevedibile,  ne  e'
divenuta impossibile la ripetizione»; 
        la difesa ha contestato l'utilizzabilita' delle dichiarazioni
rese dal S. nell'interrogatorio dinanzi al giudice  per  le  indagini
preliminari; 
        la norma su richiamata non consente di  disporre  la  lettura
del verbale di dichiarazioni rese dal S. al giudice per  le  indagini
preliminari e le parti sono state invitate ad interloquire sul punto; 
    Ritenuto che: 
        non  possano  condividersi  le  argomentazioni  del  pubblico
ministero, esposte nella memoria in atti, non potendo  reputarsi  che
le dichiarazioni in questione siano state assunte dal requirente  per
essere  stato  presente  all'interrogatorio  o   che   esse   abbiano
sostanzialmente natura di denuncia, atto acquisibile  e  utilizzabile
ai sensi dell'art. 512 del codice di procedura penale; 
        l'interrogatorio ex art. 294 del codice di  procedura  penale
e'  atto  cui  procede  il  giudice   che   ha   deciso   in   ordine
all'applicazione di misura cautelare  ed  e'  da  lui  condotto,  non
rilevando, ai  fini  della  natura  dell'incombente  procedurale,  la
presenza del pubblico ministero; 
        il contenuto eteroaccusatorio  delle  dichiarazioni  rese  in
sede interrogatorio di garanzia non  consente  di  considerarle,  per
cio' solo, alla stregua di una denuncia; 
        debba dubitarsi della legittimita'  costituzionale  dell'art.
512 del codice di procedura  penale,  non  consentendo  la  norma  di
acquisire e dare lettura delle dichiarazioni rese al giudice  per  le
indagini preliminari da imputato  in  un  procedimento  collegato  da
escutersi ai sensi dell'art. 197-bis, comma 2 del codice di procedura
penale, come nel caso del S. in caso di impossibilita' di ripetizione
per fatti o circostanze imprevedibili; 
    Osservato che: 
        la  questione  e'  rilevante  nel  presente  procedimento  in
ragione del rilievo probatorio delle dichiarazioni rese da S.  M.  S.
ai fini della decisione, provenendo da  soggetto-persona  offesa  dei
reati ascritti agli imputati, nel contempo imputato nel  procedimento
collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b),  citato  quale
teste assistito ex art. 197-bis, comma 2, codice di procedura penale; 
        la questione, inoltre, non  appare  manifestamente  infondata
non essendo  possibile  l'acquisizione  e  l'utilizzazione  di  dette
dichiarazioni,  nonostante  la   sopravvenuta   irreperibilita'   del
dichiarante, non prevedibile al momento in cui sono state rese; 
    Rilevato che: 
        la condizione soggettiva  del  dichiarante,  riconducibile  a
quella del testimone assistito di cui all'art. 197-bis, comma 2,  del
codice di procedura penale, non consente di applicare, nella  specie,
l'art. 513 del codice di procedura penale, riferibile all'imputato  e
ai  dichiaranti  indicati  nell'art.  210,  comma  1  del  codice  di
procedura penale (persone imputate  in  un  procedimento  connesso  a
norma dell'art. 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si
procede o si e' proceduto separatamente e che  non  possono  assumere
l'ufficio di testimone), stante l'espresso richiamo a detto articolo,
contenuto nel capoverso dell'art. 513 citato; 
        tale norma, pertanto, non e' applicabile nel caso  in  esame,
poiche' il S. non e' imputato in un  procedimento  connesso  a  norma
dell'art. 12, comma 1, lettera a), codice di procedura penale; 
        l'art. 512 del codice di procedura  penale  non  consente  la
lettura delle dichiarazioni rese dal testimone assistito, imputato di
un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), codice
di procedura penale (il quale puo' essere sentito come testimone  nel
caso previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), codice di  procedura
penale, come, appunto, il S. il quale in sede  di  interrogatorio  ha
ricevuto gli avvisi di  legge),  «quando,  per  fatti  o  circostanze
imprevedibile, ne e' divenuta impossibile la ripetizione»; 
        l'art. 512 del codice di procedura penale, infatti,  consente
la lettura, per sopravvenuta  impossibilita'  di  ripetizione,  degli
«atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero,  dai
difensori delle parti private, dal  giudice  nel  corso  dell'udienza
preliminare», e, pertanto, esclude  la  lettura  delle  dichiarazioni
rese davanti al giudice nel corso delle indagini preliminari; 
        «l'interrogatorio  reso  dall'indagato  al  g.i.p.  ai  sensi
dell'art. 294 codice di procedura penale non rientra  fra  gli  atti,
tassativamente elencati nell'art. 512 codice di procedura penale,  di
cui, a richiesta di parte, il giudice dispone  la  lettura,  qualora,
per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la
ripetizione», come, per l'appunto, ritenuto dalla  giurisprudenza  di
legittimita' (v. Cassazione Sez. 6, sentenza n. 3388 del  4  dicembre
2002, dep. 23 gennaio 2003); 
    Considerato che: 
        non sia ammissibile una interpretazione analogica  stante  la
natura eccezionale dell'art. 512 del codice di procedura  penale  che
deroga al principio costituzionale della formazione  della  prova  in
contraddittorio e  alla  facolta'  dell'imputato,  costituzionalmente
garantita, di interrogare o far interrogare le  persone  che  rendono
dichiarazioni a suo carico; 
        ne'  tantomeno  puo'  essere  ammissibile  un'interpretazione
estensiva della norma citata in quanto il legislatore, nell'art.  513
codice di procedura penale,  nel  disciplinare  analoga  materia,  ha
espressamente previsto la  lettura  delle  dichiarazioni  rese  dalle
persone indicate nell'art. 210,  comma  1  del  codice  di  procedura
penale, sia dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, sia  davanti
al giudice delle indagini preliminari; 
        la formulazione dell'art.  512  codice  di  procedura  penale
evidenzia, quindi, una diversa scelta del legislatore, essendo  stata
esclusa la lettura delle dichiarazioni rese dinanzi al giudice per le
indagini preliminari; 
    Ritenuto che: 
        l'esclusione della lettura  delle  dichiarazioni  rese  dalla
persona citata ex art. 197-bis, comma 2, codice di  procedura  penale
quale  teste  assistito  al  giudice,  nel   corso   delle   indagini
preliminari, nonostante la sopravvenuta impossibilita' di ripetizione
dell'esame, e il consentire, invece, la lettura  delle  dichiarazioni
rese, fuori del contraddittorio, dinanzi alla polizia giudiziaria  ed
al pubblico ministero (e, dunque, in assenza di un giudice terzo), o,
anche, delle dichiarazioni rese dai  soggetti  di  cui  all'art.  210
codice di procedura penale, appaia in contrasto con  l'art.  3  della
Costituzione, poiche' risulta irragionevole e lesiva del principio di
eguaglianza; 
        la scelta del legislatore risulti inoltre  in  contrasto  con
l'art. 111 della Costituzione nel quale sono  consacrati  i  principi
del giusto processo e  della  non  dispersione  dei  mezzi  di  prova
acquisiti per l'accertamento della verita' processuale; 
        l'art. 111 della Costituzione prevede una deroga al principio
del contraddittorio nella formazione della prova in caso di accertata
impossibilita'  di  natura  oggettiva,  cosi  elevando  a   principio
costituzionale l'esigenza di non dispersione della prova, deroga  che
consente l'acquisizione nella fase dibattimentale di atti di indagine
stante la non ripetibilita' dell'elemento  raccolto  dovuta  a  cause
imprevedibili; 
        l'irripetibilita', in ogni caso, non attribuisce un crisma di
attendibilita'  all'elemento  formato   senza   contraddittorio,   da
valutarsi alla stregua dei principi  affermati  dalla  giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo; 
        l'art. 512 codice di procedura penale, pur in presenza di una
impossibilita' di natura  oggettiva  di  formazione  della  prova  in
contraddittorio,   esclude,   irragionevolmente,   la   lettura    di
dichiarazioni rese dinanzi al giudice  per  le  indagini  preliminari
dall'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371,  comma  2,
lettera b) codice di procedura penale,  da  sentire  quale  testimone
assistito,  sicche'  le  stesse,  non  essendo   recuperabili,   sono
sottratte al materiale probatorio valutabile per  l'accertamento  dei
fatti; 
    Rilevato che: 
        le dichiarazioni divenute irripetibili  sono  state  raccolte
nell'ambito  di  un  procedimento  diverso  a  carico  dello   stesso
dichiarante e che da esse e' scaturito il presente  procedimento  nel
quale  e'  stata  disposta  l'assunzione  della   sua   testimonianza
assistita; 
        nel  caso  in  esame  non  possa  trovare   applicazione   il
meccanismo normativo di acquisizione previsto dal comma  3  dell'art.
238 del codice di  procedura  penale,  trattandosi  di  dichiarazioni
compendiate  nel  verbale  di  interrogatorio  espletato   ai   sensi
dell'art. 294 codice di procedura penale; 
    Osservato che: 
        la  Corte   costituzionale   ha   dichiarato   manifestamente
inammissibile, con  ordinanza  n.  164  del  2003,  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 512 codice di procedura penale,
nella parte in cui tale  norma  non  consente  di  dare  lettura,  in
dibattimento,  delle  dichiarazioni  gia'  rese  al  giudice  per  le
indagini preliminari da soggetto che, successivamente, abbia  assunto
la veste di «testimone assistito» ai sensi dell'art.  197-bis  codice
di procedura penale, e delle quali sia sopravvenuta  l'impossibilita'
di ripetizione; 
        l'ordinanza    richiamata    ha    fondato    la    decisione
sull'impossibilita'  di  desumere,   dalla   lettura   dell'atto   di
rimessione, se le dichiarazioni successivamente divenute irripetibili
«fossero state raccolte nell'ambito di un procedimento  cumulativo  a
carico anche dell'attuale imputato o  in  un  procedimento  diverso»,
cosi' da rendere impossibile la valutazione della effettiva rilevanza
della questione, per la  possibile  applicazione  -  nell'ipotesi  di
dichiarazioni rese in altro procedimento - del  meccanismo  normativo
di  acquisizione  previsto  dal  comma  3  dell'art.  238  codice  di
procedura penale; 
        con  ordinanza  n.  112  del  17   marzo   2006,   la   Corte
costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la  questione  di
legittimita' costituzionale nei termini  sopra  esposti,  poiche'  il
giudice remittente aveva ritenuto di non  poter  applicare  nel  caso
sottoposto al suo esame l'art. 513 del codice  di  procedura  penale,
sulla base del presupposto erroneo che  il  dichiarante  avesse  gia'
assunto la qualita'  di  «testimone  assistito»,  nonostante  la  sua
audizione, in realta', non  avesse  mai  potuto  aver  luogo  per  la
sopravvenienza della morte; 
        la  Corte  ha  invero  affermato  che  solo  all'atto   della
dichiarazione si puo' valutare la concreta  veste  formale  rivestita
dal  soggetto  cosi'  da  determinare  le   concrete   modalita'   di
svolgimento della prova dichiarativa e la  serie  degli  eventuali  e
connessi adempimenti formali, e, conseguentemente,  allorquando  tale
«qualifica» non venga concretamente in rilievo, la mera potenzialita'
della sua acquisizione non puo' ritenersi preminente sulla condizione
processuale gia' effettivamente rivestita dal soggetto al momento  in
cui le dichiarazioni, poi divenute  irripetibili,  siano  state  rese
(condizione,   quest'ultima,   nel   caso   esaminato   dalla   Corte
definitivamente cristallizzata dalla morte del soggetto  medesimo  ed
indifferente,  pertanto,  alla   sequenza   dei   successivi   eventi
processuali); 
        la Corte costituzionale ha  pertanto  ritenuto  infondato  il
dubbio  di  costituzionalita'  incentrato  sull'erroneo   presupposto
interpretativa  della  irrilevanza  della  pregressa  qualita'   gia'
rivestita  dal  dichiarante  e  della  conseguente   inapplicabilita'
dell'art. 513 del codice di procedura  penale,  evenienza  questa  da
escludere nel caso in esame; 
    Ritenuto che: 
        il dichiarante di cui e' sopravvenuta l'irreperibilita',  nel
caso di specie, per quanto evidenziato, non poteva che essere  citato
nel presente dibattimento  quale  teste  assistito  ex  art.  197-bis
codice di procedura penale, rivestendo la  qualita'  di  imputato  di
reati collegati a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), codice di
procedura penale, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 64,  comma  3,
lettera c) codice di procedura penale; 
        il S. al momento in cui le  dichiarazioni  sono  state  rese,
rivestiva la qualita' di indagato e, in  sede  di  interrogatorio  ex
art. 294 del codice di procedura penale, ricevuti gli avvertimenti di
cui all'art. 64 del codice di procedura penale, ha reso dichiarazioni
da cui e' scaturito il  presente  procedimento  nei  confronti  degli
odierni imputati, collegato, sorto il profilo  probatorio,  a  quello
originario nei suoi confronti; 
        nella descritta condizione  soggettiva  non  sia  applicabile
l'art. 513  codice  di  procedura  penale  e  l'art.  512  codice  di
procedura penale non prevede la possibilita' di dispone lettura delle
dichiarazioni rese da persona che non e' stato possibile escutere  in
dibattimento quale testimone assistito, stante  la  sua  sopravvenuta
irreperibilita', e, dunque, per impossibilita' di natura oggettiva; 
    Ritenuto che: 
        la questione sopra prospettata sia rilevante  ai  fini  della
decisione riguardo ai reati contestati a A. V., P. G., T. O. e D.  B.
F., non potendo  il  giudizio  nei  loro  confronti  essere  definito
indipendentemente da essa, e sia non manifestamente infondata, per le
argomentazioni che precedono; 
        la questione di costituzionalita' non rilevi, invece, ai fini
della valutazione dell'autonoma posizione di  T.  M.,  riguardo  alla
quale  deve  disporsi  la  separazione  con  formazione  di  autonomo
fascicolo;